Art. 2.
(Ripartizione delle risorse).

      1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono avere ad oggetto azioni, iniziative o interventi volti a incentivare:

          a) la sicurezza stradale;

 

Pag. 7

          b) l'educazione stradale all'uso di ciclomotori e di motocicli;

          c) l'educazione ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante;

          d) gli usi socialmente utili di ciclomotori e di motocicli;

          e) la promozione di eventi sportivi motociclistici;

          f) la mobilità urbana motociclistica;

          g) il turismo motociclistico, di seguito denominato «mototurismo».

      2. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento del progetto.
      3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dal Ministro dei trasporti nei bandi di cui all'articolo 3.
      4. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legislazione vigente.